Vai ai contenuti. | Spostati sulla navigazione

Strumenti personali
Tu sei qui: Portale regioni e autonomie locali News Archivio notizie anno 2012 Permessi retribuiti ex art. 19 Ccnl 6.7.95 - argomento spinoso
Autonomie Locali

Permessi retribuiti ex art. 19 Ccnl 6.7.95 - argomento spinoso

Sono permessi che, a volte, hanno creato motivo di contenzioso sindacale nei comuni. Proviamo a sbrogliare la matassa dando delucidazioni in merito.

Permessi retribuiti ex art. 19 Ccnl 6.7.95 - argomento spinoso

Permessi retribuiti

Permessi retribuiti ex art. 19 Ccnl 6.7.95 - argomento spinoso

Innanzitutto è opportuno chiamarli col loro nome. Di fatto sono spesso conosciuti come  “permessi per gravi motivi familiari”. Questa strategia viene spesso utilizzata in alcuni enti  per confondere meglio i lavoratori.
Un conto è il permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari (art. 19 Ccnl 6.7.95) e un altro è quello per grave infermità del coniuge o di un parente (art. 4 - comma 1 - della Legge n. 53/2000).
Iniziamo con l’analisi della prima fattispecie:

Art. 19 CCNL 6/7/1995
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli.

Innanzitutto quali potrebbero essere questi famigerati “particolari motivi personali o familiari”.
In qualche ente si è provveduto a stilare una sorta di elenco delle possibilità per usufruire di detti permessi. Tale modalità di procedimento, a giudizio delle parti contraenti, è una forzatura, visto che lo stesso Ccnl non demanda, né agli enti, né alla contrattazione decentrata, la possibilità di stilare un elenco degli eventi che possano costituire casistica alla quale fare riferimento, per la fruizione dei permessi in questione. A tale riguardo rimandiamo al parere dell’Aran 795-19C3, che pubblichiamo in calce all’articolo.

Come documentare il permesso?
Il ricorso all’autocertificazione è ovviamente possibile in tutte le circostanze in cui ciò sia consentito dalla legge, ed al riguardo rimandiamo in particolare agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
È importante rammentare che la certificazione o l’autocertificazione non costituiscono documento avente carattere di prova della motivazione per la quale si è chiesto il permesso.
Se il dipendente fruisse del permesso perché il figlio si è ammalato, il certificato medico attestante la malattia del figlio non dimostra che il genitore è rimasto a casa ad assisterlo. Neanche una dichiarazione del medico che attesta che il figlio necessita di assistenza dimostra il corretto utilizzo del permesso. Paradossalmente il genitore potrebbe affidare il figlio ad un parente utilizzando il permesso per fini diversi.

Possono essere cumulati i tre giorni di permessi ex Legge n. 53/2000 con i tre giorni di permessi ex CCNL del 6.7.95?

Proviamo ad analizzare l’articolo relativo ai permessi per grave infermità del coniuge o di un parente:

Art. 4 - comma 1 - della Legge n. 53/2000
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Come si può ben notare i benefici introdotti dall’articolo sopra riportato sono diversi da quelli previsti per motivi personali o familiari, pertanto possono essere cumulati. Tale spiegazione è fornita in modo chiaro dall’articolo 18 del Ccnl del 14/9/2000 che è del seguente tenore:

Art.18
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall'art.4 della legge n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art.19 del CCNL del 6.7.1995.

A rafforzare questa tesi ci pensa anche il parere dell’Aran n. 795-19C4, di cui alleghiamo copia.

L’articolo 71 della legge 133/08 ha cambiato qualcosa in merito?

Assolutamente no. La legge 133 interviene solo in quei contratti che prevedono due diverse modalità di fruizione dei permessi per particolari motivi personali o familiari: giorni o ore. Considerato il fatto che il contratto degli enti locali prevede la fruizione solo a giornate intere la conseguenza è che resta tutto come prima.
Ci auguriamo di aver chiarito meglio l’argomento e speriamo soprattutto di aver contribuito al superamento di quei momenti di particolare frizione, che ogni tanto si creano fra datore di lavoro e dipendenti.
Giovanni Quartarone

Parere Aran 795-19C4

Parere Aran 795-19C3

Azioni sul documento

CISL FP Torino - Via Madama Cristina 50 - 10125 Torino - Tel. 011 6520401 - Fax. 011 6520577