Misure in favore dei soggetti disabili
Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha impartito nuove disposizioni in merito all'applicazione della legge che prevede congedi retribuiti di due anni per assistenza a persone con handicap grave.
Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare prot. n. 3884 del 18 Febbraio 2010, ha fatto un passo in avanti sul piano sociale e civile.
L’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 prevede un congedo straordinario retribuito per l’assistenza di persone con handicap grave.
Fino a ieri si concedeva rigidamente il congedo solo ai familiari conviventi. Stare sullo stesso pianerottolo costituiva paradossalmente condizione di diniego.
Oggi, grazie alla disposizione ministeriale, la norma supera quel formale rigorismo burocratico. Il soggetto portatore di handicap ed il familiare che lo accudisce possono avere differenti dimore, purché con residenza nello stesso comune, identico indirizzo e stesso numero civico ma interni diversi.
Finalmente un’applicazione più razionale e maggiormente coerente con il testo della legge. Era veramente sconcertante assistere al diniego per “non coabitazione”. A nulla serviva far sapere che si abitava nello stesso palazzo.
Si rammenta che i disabili gravi sono persone impossibilitate a compiere gli atti quotidiani della vita: lavarsi, vestirsi, nutrirsi, partecipare alla vita sociale. I familiari che li accudiscono non possono essere considerate persone fortunate a cui viene riconosciuto un diritto.
Giovanni Quartarone

