Rischio radiologico e personale esposto
Due sentenze della Corte di Cassazione riconfermano il diritto all'indennità di rischio ed alle ferie aggiuntive, a prescindere dalla qualifica professionale.
Sul riconoscimento del rischio radiologico e delle ferie aggiuntive, a prescindere dalla qualifica professionale, sono rilevanti le sentenze della Corte di Cassazione Civile, numero 6853 del 22 marzo 2010 e numero 4525 del 24 febbraio 2011.
La sentenza 6853 del 2010, riconosce ad un gruppo di infermieri della USL di Siena, i benefici connessi all’esposizione a rischio radiazioni (ferie ed indennità), per il fatto di lavorare in zona controllata.
La sentenza 4525 del 2011, incardina le sue valutazioni sulla nozione di rischio radiologico, presupponendo che la condizione di effettiva esposizione al rischio connessa all’esercizio non occasionale, né temporaneo di determinate mansioni, deve essere riconosciuto indipendentemente dalla qualifica rivestita, e pertanto ha ricusato il ricorso dell’Azienda ospedaliera I.C.P. di Milano, contro la sentenza della Corte di Appello di Milano “sezione lavoro”, che riconosceva l’indennità di rischio radiologico a dei medici chirurghi della camera operatoria ortopedica dell’Azienda.
Entrambe le sentenze rafforzano la posizione della Cisl fp, la normativa vigente e i contratti nazionali di lavoro, che non sono interpretabili e prevedono l’applicazione dell’indennità e del congedo ordinario a tutti i lavoratori esposti.
È necessario verificarne la corretta applicazione nelle Aziende sanitarie, con richiesta scritta alle relative Commissioni.
I principi generali per una corretta applicazione del dispositivo contrattuale sono:
- la giurisprudenza di questi anni ha ampiamente confermato che rischi di esposizione eguali non possono che essere indennizzati allo stesso modo;
- tutto il personale che abitualmente svolge il proprio lavoro in zona controllata, pertanto classificato in categoria B, ha diritto ai benefici derivanti dal rischio radiologico: ferie aggiuntive ed indennità;
- l’individuazione del personale, e pertanto la corresponsione dell’indennità di 103,29 euro, è fatto dalla commissione di cui all’art. 58 del DPR 270 del 1987, come modificato dall’art.54 del DPR 348 del 1990 "in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente" ove abbiano svolto con continuità mansioni che comportano l'esposizione abituale alle radiazioni ionizzanti;
- l’art.5 del CCNL 2001/2002, al comma 3 prevede anche per il personale non medico o tecnico di radiologia, l’indennità di rischio radiologico, ed al comma 5, richiama per gli esiti dell’accertamento la commissione del DPR 270/1987, come modificato dal DPR 348/1990;
- In particolare la Corte Costituzionale con le proprie sentenze, ha sempre affermato che la normativa in materia di rischio radiologico deve essere interpretata nel senso che “la presunzione assoluta di rischio che vale per il personale di radiologia ….. non è tale da escludere la presenza …. di posizioni individuabili pienamente assimilabili, in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente, a quelle proprie dei medici e tecnici di radiologia e destinate pertanto a godere, previo accertamento della Commissione di cui all’art. 58 del D.P.R. 270/87 dell’indennità di rischio più elevata”; ciò anche in considerazione “della particolare natura dell’indennità di rischio radiologico, che non assume connotazioni risarcitorie, ma assolve essenzialmente ad una funzione di prevenzione”.

