Diritto del lavoro: infortunio in itinere
Con la sentenza n° 10028 del 27 aprile 2010 la Corte Suprema di Cassazione ha sancito che perché sia riconosciuto l’infortunio in itinere è necessario che l’incidente avvenga nella pubblica via
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n° 10028 del 27 aprile 2010, ha stabilito che perché sia riconosciuto l’infortunio in itinere è necessario che l’incidente avvenga “in luoghi in cui la parte non ha la possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti”.
Infatti la Corte ha sancito che l’infortunio “in itinere” perché possa essere indennizzato debba verificarsi su strada pubblica e non sono da considerarsi i casi in cui si verifica in luoghi di proprietà esclusiva del lavoratore, dell’assicurato o in luoghi di proprietà comune quali scale, altri luoghi condominiali, il portone di casa o viali di complessi residenziali.
Per configurare l’infortunio in itinere è quindi elemento da considerare la differente natura, pubblica o privata, del luogo del sinistro.

